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Statuto PREMESSA L'Associazione di Volontariato "Il Gabbiano" nasce per rispondere ai bisogni più urgenti del territorio facendosi carico delle antiche e nuove forme di emarginazione, sensibilizzato e promosso dalla Caritas diocesana secondo le sue finalità statutarie.
art. 1 - COSTITUZIONE Ad opera di volontari di ispirazione cristiana si costituisce l'Associazione di Volontariato denominata "Il Gabbiano".
art. 2: L'Associazione, giuridicamente costituita, è apolitica, non persegue finalità di lucro, ha durata illimitata, ha sede nella diocesi di Sora, Aquino, Pontecorvo.
art. 3: - FINALITA' L'attività svolta dall'Associazione si fonda sulla gratuità, sul disinteresse, sulla condivisione nel pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e religiosa della persona in difficoltà.
art. 4: L'Associazione si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: a) operare perché i diritti dell'uomo siano difesi per una continua promozione della persona e della società; b) operare in particolare nell'ambito dei bisogni emergenti a carico dei portatori di handicap e con ogni altra problematica ad essi correlata; c) lavorare per la sensibilizzazione del territorio, la denuncia di situazioni di ingiustizia, la rimozione delle cause di emarginazione, il collegamento tra le forze sociali operanti; d) promuovere una nuova cultura della carità sviluppando uno stile permanente di volontariato popolare; e) aderire agli orientamenti della Chiesa ed al "Piano Pastorale" della Chiesa locale; f) stimolare ogni volontario al possesso di una qualifica professionale, alla formazione permanente, all'aggiornamento, alla capacità di lavorare collegialmente; g) inserirsi e costituirsi come organismo federativo (M.O.V.I.) per poter rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale, la loro attività.
art. 5 - I MEZZI Il Gruppo, per il raggiungimento delle sue finalità, si avvale: - dell'offerta volontaria dei suoi membri; - della collaborazione e partecipazione gratuita e volontaria di quanti ne condividono gli scopi e le modalità operative; - di ogni altro contributo che soci, non soci, Enti pubblici e privati diano per il conseguimento dei fini statutari; - donazioni, lasciti ed elargizioni di persone private o Società; - convenzione con Enti pubblici e privati.
art. 6 - STRUTTURA Il Gruppo è formato da singoli membri che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo e le loro capacità professionali per eliminare l'emarginazione e la povertà secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II. Ogni volontario, per essere accolto a far parte del Gruppo deve possedere i seguenti requisiti: - equilibrio psicofisico e morale; - disponibilità al lavoro di gruppo; - piena accoglienza ed adesione al Piano Pastorale della Chiesa locale; - disponibilità alla formazione ed all'aggiornamento. La qualifica di socio viene meno per: - dimissioni scritte dal socio; - esclusione deliberata dagli organi competenti del Gruppo per mancato adempimento, senza giustificazione alcuna, dei fini statutari, od altro grave motivo.
art. 7 - ORGANI DEL GRUPPO Sono organi del Gruppo: a) l'Assemblea dei soci b) il Responsabile c) il Consiglio Direttivo d) i Revisori dei Conti
art. 8 - L'ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con gli adempimenti statutari. E' convocata presso la sede sociale almeno due volte l'anno e può essere ordinaria e/o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Responsabile del Gruppo o per richiesta di almeno 1/3 dei soci. L'Assemblea può essere convocata in 2^ convocazione in ora successiva dello stesso giorno della 1^ convocazione.
art. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA - Nomina il Responsabile, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti; - approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 31 marzo; - stila le linee programmatiche dell'anno sociale; - modifica lo Statuto in Assemblea straordinaria; - approva il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo; - scioglie il Gruppo con la maggioranza dei 4/5 dell'Assemblea (senza deleghe).
art. 10 - IL RESPONSABILE Il Responsabile è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre (3) anni con la possibilità di essere rieletto. Attua con il Consiglio Direttivo le linee programmatiche e decise dall'Assemblea in armonia con le finalità previste dall'art. 4 del presente Statuto. Ha la rappresentanza legale del Gruppo e mantiene i rapporti con Enti Pubblici ed Istituzioni private.
art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto dal Responsabile e da un numero di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri stabilito di volta in volta dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Vice Responsabile e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo che ha la funzione prioritaria di collaborare con il Responsabile nella migliore conduzione del Gruppo, propone entro sei (6) mesi un Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; esso ha tutti i poteri dell'ordinaria amministrazione e svolge la funzione riunendosi almeno ogni due (2) mesi su invito e ordine del giorno del Responsabile. Può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'ammissione e la revoca dei soci.
art. 12 - IL VICE RESPONSABILE Il Vice Responsabile viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Responsabile in caso di assenza. Egli collabora con il responsabile nella esecuzione dell'attività secondo le programmazioni previste.
art. 13 - IL TESORIERE Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli cura l'amministrazione finanziaria del Gruppo e ne rende conto durante la seduta degli organi collegiali. Predispone i bilanci "Preventivo e Consuntivo" ed ha la firma congiunta del Responsabile per la gestione amministrativa. E' responsabile della gestione economico - finanziaria del Gruppo.
art. 14 - I REVISORI DEI CONTI I Revisori dei Conti in numero di tre (3), sono nominati dall'Assemblea e, nel proprio seno, nominano un Presidente. I Revisori dei Conti esercitano il controllo su tutta l'attività finanziaria del Gruppo e ne riferiscono all'Assemblea annuale dei soci con relazione motivata.
art. 15 - DURATA DELLE CARICHE Le cariche sociali durano un triennio e gli eletti possono essere confermati per un altro triennio. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
art. 16 - ASSISTENTE SPIRITUALE L'Assistente Spirituale in genere è opportuno che si identifichi con il Sacerdote al quale è affidata di diritto la Pastorale nel cui ambito si svolge il servizio (es.: Cappellano dell'Ospedale, il Parroco nella Parrocchia ecc.).
art. 17: Il Gruppo si impegna a conservare una documentazione sulla sua attività: - organigrammi con orari ed indirizzi dei volontari; - documento di riconoscimento dei volontari; - programmazioni annuali e periodiche; - verifiche; - dati raccolti ed elaborati; - bilanci.
art. 18: In caso di cessazione dell'attività, i beni del Gruppo saranno devoluti a...
art. 19: Il presente Statuto ha valore sperimentale ed è soggetto a modifiche dopo un periodo di tre (3) anni purché siano nel rispetto degli orientamenti ideologici qui espressi.
art. 20: Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme sulle Associazioni del C.C. (art. 13, 37 e 38).
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