Statuto


PREMESSA

L'Associazione di Volontariato "Il Gabbiano" nasce per rispondere ai bisogni più urgenti del territorio facendosi carico delle antiche e nuove forme di emarginazione, sensibilizzato e promosso dalla Caritas diocesana secondo le sue finalità statutarie. 

 

art. 1 - COSTITUZIONE

Ad opera di volontari di ispirazione cristiana si costituisce l'Associazione di Volontariato denominata "Il Gabbiano".

 

art. 2:

L'Associazione, giuridicamente costituita, è apolitica, non persegue finalità di lucro, ha durata illimitata, ha sede nella diocesi di Sora, Aquino, Pontecorvo. 

 

art. 3: - FINALITA'

L'attività svolta dall'Associazione si fonda sulla gratuità, sul disinteresse, sulla condivisione nel pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e religiosa della persona in difficoltà. 

 

art. 4:

L'Associazione si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

a) operare perché i diritti dell'uomo siano difesi per una continua promozione della persona e della società;

b) operare in particolare nell'ambito dei bisogni emergenti a carico dei portatori di handicap e con ogni altra problematica ad essi correlata;

c) lavorare per la sensibilizzazione del territorio, la denuncia di situazioni di ingiustizia, la rimozione delle cause di emarginazione, il collegamento tra le forze sociali operanti;

d) promuovere una nuova cultura della carità sviluppando uno stile permanente di volontariato popolare;

e) aderire agli orientamenti della Chiesa ed al "Piano Pastorale" della Chiesa locale;

f) stimolare ogni volontario al possesso di una qualifica professionale, alla formazione permanente, all'aggiornamento, alla capacità di lavorare collegialmente;

g) inserirsi e costituirsi come organismo federativo (M.O.V.I.) per poter rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale, la loro attività.

 

art. 5 - I MEZZI

Il Gruppo, per il raggiungimento delle sue finalità, si avvale: 

- dell'offerta volontaria dei suoi membri;

- della collaborazione e partecipazione gratuita e volontaria di quanti ne condividono gli scopi e le modalità operative;

- di ogni altro contributo che soci, non soci, Enti pubblici e privati diano per il conseguimento dei fini statutari;

- donazioni, lasciti ed elargizioni di persone private o Società;

- convenzione con Enti pubblici e privati.

 

art. 6 - STRUTTURA

Il Gruppo è formato da singoli membri che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo e le loro capacità professionali per eliminare l'emarginazione e la povertà secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II. Ogni volontario, per essere accolto a far parte del Gruppo deve possedere i seguenti requisiti:

- equilibrio psicofisico e morale;

- disponibilità al lavoro di gruppo;

- piena accoglienza ed adesione al Piano Pastorale della Chiesa locale;

- disponibilità alla formazione ed all'aggiornamento. 

La qualifica di socio viene meno per:

- dimissioni scritte dal socio;

- esclusione deliberata dagli organi competenti del Gruppo per mancato adempimento, senza giustificazione alcuna, dei fini statutari, od altro grave motivo.

 

art. 7 - ORGANI DEL GRUPPO

Sono organi del Gruppo:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Responsabile

c) il Consiglio Direttivo

d) i Revisori dei Conti 

 

art. 8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con gli adempimenti statutari. E' convocata presso la sede sociale almeno due volte l'anno e può essere ordinaria e/o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Responsabile del Gruppo o per richiesta di almeno 1/3 dei soci. L'Assemblea può essere convocata in 2^ convocazione in ora successiva dello stesso giorno della 1^ convocazione. 

 

art. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- Nomina il Responsabile, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;      

- approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 31 marzo;

- stila le linee programmatiche dell'anno sociale;

- modifica lo Statuto in Assemblea straordinaria;

- approva il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;

- scioglie il Gruppo con la maggioranza dei 4/5 dell'Assemblea (senza deleghe).

 

art. 10 - IL RESPONSABILE

Il Responsabile è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre (3) anni con la possibilità di essere rieletto. Attua con il Consiglio Direttivo le linee programmatiche e decise dall'Assemblea in armonia con le finalità previste dall'art. 4 del presente Statuto. Ha la rappresentanza legale del Gruppo e mantiene i rapporti con Enti Pubblici ed Istituzioni private.

 

art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Responsabile e da un numero di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri stabilito di volta in volta dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Vice Responsabile e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo che ha la funzione prioritaria di collaborare con il Responsabile nella migliore conduzione del Gruppo, propone entro sei (6) mesi un Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; esso ha tutti i poteri dell'ordinaria amministrazione e svolge la funzione riunendosi almeno ogni due (2) mesi su invito e ordine del giorno del Responsabile. Può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'ammissione e la revoca dei soci.  

 

art. 12 - IL VICE RESPONSABILE

Il Vice Responsabile viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Responsabile in caso di assenza. Egli collabora con il responsabile nella esecuzione dell'attività secondo le programmazioni previste. 

 

art. 13 - IL TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli cura l'amministrazione finanziaria del Gruppo e ne rende conto durante la seduta degli organi collegiali. Predispone i bilanci "Preventivo e Consuntivo" ed ha la firma congiunta del Responsabile per la gestione amministrativa. E' responsabile della gestione economico - finanziaria del Gruppo. 

 

art. 14 - I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti in numero di tre (3), sono nominati dall'Assemblea e, nel proprio seno, nominano un Presidente. I Revisori dei Conti esercitano il controllo su tutta l'attività finanziaria del Gruppo e ne riferiscono all'Assemblea annuale dei soci con relazione motivata. 

 

art. 15 - DURATA DELLE CARICHE

Le cariche sociali durano un triennio e gli eletti possono essere confermati per un altro triennio. Tutte le cariche sociali sono gratuite. 

 

art. 16 - ASSISTENTE SPIRITUALE

L'Assistente Spirituale in genere è  opportuno che si identifichi con il Sacerdote al quale è affidata di diritto la Pastorale nel cui ambito si svolge il servizio (es.: Cappellano dell'Ospedale, il Parroco nella Parrocchia ecc.). 

 

art. 17:

Il Gruppo si impegna a conservare una documentazione sulla sua attività:

- organigrammi con orari ed indirizzi dei volontari;

- documento di riconoscimento dei volontari;

- programmazioni annuali e periodiche;

- verifiche;

- dati raccolti ed elaborati;

- bilanci.

 

art. 18:

In caso di cessazione dell'attività, i beni del Gruppo saranno devoluti a...

 

art. 19:

Il presente Statuto ha valore sperimentale ed è soggetto a modifiche dopo un periodo di tre (3) anni purché siano nel rispetto degli orientamenti ideologici qui espressi. 

 

art. 20:

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme sulle Associazioni del C.C. (art. 13, 37 e 38). 

 

 

 

 

 

 

 

Con Amore, tutto è Preghiera                         Gratuitamente avete avuto, gratuitamente date                         Il volontariato è un dare senza calcolo, un ricevere senza misura                         Se uno solo pensa  di realizzare un  progetto... è un sogno! Se tanti lo sognano... è una realtà                         Un gesto di amore può cambiare la vita della persona che lo riceve. A volte di quella che lo fa                         Tanti bambini parlano, camminano, giocano... vivono. Altri hanno bisogno di tanta solidarietà                         Tutto quello che avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatto a me